Con il termine ammortizzatori sociali si intendono quei sussidi pubblici, che la legge riconosce ai lavoratori che subiscono: una riduzione…
Con il termine ammortizzatori sociali si intendono quei sussidi pubblici, che la legge riconosce ai lavoratori che subiscono:
- una riduzione involontaria della retribuzione, a seguito di una situazione di crisi aziendale;
- la perdita del lavoro.
Dei sussidi che intervengono in occasione della perdita del lavoro, si tratterà nel prossimo articolo. Analizziamo questa volta la prima casistica degli ammortizzatori sociali.
Ammortizzatori sociali: caso 1
I sussidi che intervengono in costanza di rapporto sono la cassa integrazioni, ordinaria e straordinaria, i contratti di solidarietà difensivi ed i trattamenti erogati dai fondi di solidarietà.
- La Cassa Integrazione Guadagni ordinaria interviene a fronte di contrazioni dell’attività produttiva di natura temporanea, con una prevedibile ripresa dell’attività.
Per la sua concessione è prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale, preventiva rispetto alla riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, cui segue la concessione del trattamento da parte dell’INPS.
La durata massima della CIGO è di tre mesi, ma sono ammesse proroghe fino ad un massimo di dodici mesi.
L’ammontare del trattamento è determinato in misura pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate. - La Cassa Integrazione Guadagni straordinaria è concessa invece a fronte di riorganizzazioni aziendali (per una durata massima di 24 mesi) o di crisi aziendali (per una durata massima di 12 mesi). E’ concessa anch’essa a fronte di una procedura preventiva di informazione e consultazione sindacale, cui segue la richiesta al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio. A differenza della CIGO, la CIGS si applica solo in alcuni settori e con soglie dimensionali minime, che dipendono dal tipo di attività svolta.
- I contratti di solidarietà difensivi sono stipulati tra l’imprenditore e le organizzazioni sindacali e prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti dell’impresa. Al fine di evitare i licenziamenti, il salario così ridotto del lavoratore viene integrato dall’INPS, per un periodo non superiore a 24 mesi (36 mesi nel Mezzogiorno), ma prorogabile per la stessa durata.
I fondi di solidarietà
In favore dei dipendenti che lavorano in settori non coperti dalla cassa Integrazione Guadagni, la legge n. 92/2012 ha poi istituito i c.d. fondi di solidarietà: si tratta di gestioni costituite presso l’INPS che tutelano lavoratori e imprese nel caso di sospensione dell’attività.
La funzione dei fondi è la stessa di ogni altro ammortizzatore sociale previsto in costanza di rapporto, e cioè sostenere il reddito e salvaguardare l’occupazione dei lavoratori.
Se ne riconoscono di tre tipi:
- fondi ordinari, eventualmente previsti da accordi collettivi per le imprese escluse dalla CIG che occupino più di 15 dipendenti;
- fondi alternativi, anch’essi previsti da contratti collettivi, sempre per settori esclusi dalla CIG, che però siano dotati di Enti bilaterali;
- infine, i fondi “residuali”, previsti con decreto interministeriale, per quelle imprese che siano escluse dalla CIG e che non abbiano attivato altro fondo di solidarietà.
Nella prossima puntata, come preannunciato, parleremo del caso 2, ovvero degli ammortizzatori sociali concessi in occasione della perdita del lavoro. A presto!
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